Diritto allo studio

La Costituzione italiana sancisce il diritto allo studio per tutti i cittadini, compresi quelli più svantaggiati; l’insegnante di sostegno viene assegnato dal Provveditorato agli Studi alla classe in cui è inserito un alunno disabile (un insegnante ogni 4 alunni disabili).

Collabora con gli insegnanti nelle attività  educative e didattiche, lavora per l’autonomia dell’alunno, stimola la comunicazione personale, accompagna e assiste l’alunno negli spostamenti interni o fuori sede; nella scuola dell’obbligo partecipa alla valutazione di tutta la classe in cui opera; nella scuola media superiore valuta solo l’alunno o gli alunni disabili cui è stato assegnato.

La Legge 104/92 sancisce che in ogni contesto scolastico, dall’asilo fino all’università , devono essere garantite pari opportunità  di inserimento, nonché facilitazioni relative agli ambienti, ai programmi, alle forme di valutazione.

La Legge 17/99 stabilisce che agli studenti universitari con handicap siano forniti sussidi tecnici e didattici e il supporto di un tutor, una sorta di “insegnante di sostegno”, che deve interagire con i docenti e gli uffici per risolvere problemi operativi e di organizzazione degli studi.

Gli studenti universitari con un’invalidità  superiore o uguale al 66% sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari.

Nonostante queste leggi, sono frequenti le segnalazioni di persone che non possono accedere ai diversi percorsi formativi, soprattutto universitari, a causa di svariati tipi di barriere, da quelle fisiche a quelle culturali.

All’interno degli atenei, oltre ad ostacoli di natura architettonica (scale, pavimentazione irregolare, scarsa accessibilità  dei servizi igienici), vi è una scarsa attenzione verso la disabilità  da parte del personale docente e degli studenti e una difficoltà  ad usufruire del servizio di tutoraggio previsto dalla Legge m. 17 del 28/1/99.

Fonte: www.fondazioneserono.org