I permessi retribuiti a chi spettano?

I permessi retribuiti ai sensi dell’art. 33 della Legge 104/92 spettano:

  • alle persone disabili in situazione di gravità;
  • ai genitori, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;
  • al coniuge della persona disabile in situazione di gravità;
  • ai parenti o affini entro il 2° grado della persona disabile in situazione di gravità.

Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (L. 183/2010).

Sono esclusi dal diritto ai permessi i seguenti lavoratori:

  • a domicilio;
  • addetti ai servizi domestici e familiari;
  • agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per se stessi né in qualità di genitori o familiari;
  • autonomi;
  • parasubordinati.

Congedo straordinario ai sensi della Legge 388/2000 – art. 42 del D.lgs. 151/2001 spetta secondo il seguente ordine di priorità, che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi (D.lgs. 119/2011):

  • al coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;
  • ai genitori, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;
  • al figlio convivente della persona disabile in situazione di gravità;
  • ai fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità;
  • ai parenti/affini entro il terzo grado conviventi della persona disabile in situazione di gravità.

Sono esclusi dal diritto al congedo straordinario i seguenti lavoratori:

  • addetti ai servizi domestici e familiari;
  • a domicilio;
  • agricoli giornalieri;
  • autonomi;
  • parasubordinati.

Il congedo straordinario non può essere richiesto:

  • durante le pause di sospensione contrattuale in caso di contratto di lavoro part-time verticale;
  • quando la persona disabile in situazione di gravità da assistere sia ricoverata a tempo pieno (fatte salve alcune eccezioni);
  • nelle stesse giornate di fruizione dei permessi retribuiti L. 104/1992.

Referente unico (D.lgs. n. 119/2011)

I permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/92 ed il congedo straordinario di cui all’art. 42 del D.lgs. 151/2001 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità. In altre parole, nell’ambito familiare, un solo parente può richiedere i permessi.

Fonte: www.fondazioneserono.org